Statuto

Art. 1

E’ costituita l’Associazione “Arte & Architettura” organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS fra gli architetti e i cultori della materia della Regione Friuli Venezia Giulia con sede provvisoria in Udine via Paolo Canciani 19 e ha durata sino al 31-12-2050.

Art. 2

L’Associazione non ha scopo di lucro, è libera ed autonoma da qualsivoglia condizionamento ideologico, politico ed economico e persegue esclusivamente la promozione dell’architettura come arte, la definizione del suo ruolo nel disegno della città e del territorio e lo sviluppo di un costante dialogo con le altre discipline artistiche.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Tali attività non potranno comunque prevalere rispetto all’attività istituzionale.

Art. 3

Possono fare parte dell’Associazione gli architetti iscritti agli Ordini professionali della Regione Friuli Venezia Giulia e i cultori della materia.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Ciascun associato ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione e ha diritto di voto qualunque sia il valore della quota associativa. Le quote non sono rivalutabili, né trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

d) il Collegio dei Revisori.

Art. 5 – Assemblea

L’Assemblea ordinaria è formata da tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea ordinaria è convocata dal direttivo entro il primo semestre di ciascun anno. L’Assemblea è convocata con lettera personale a tutti i soci almeno 30 gg. prima della data prevista. Per la validità dell’Assemblea occorre la presenza di almeno un quarto dei soci ordinari in prima convocazione; la seconda convocazione, che dovrà essere convocata un’ora dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Art. 6

L’Assemblea ordinaria nomina a maggioranza relativa dei soci presenti i componenti del Consiglio, nonché due revisori dei conti con le facoltà e gli obblighi di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile; approva i rendiconti del Consiglio e decide sulle proposte del Consiglio stesso e su quelle di propria iniziativa. L’elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Art. 7

L’Assemblea può deliberare eventuali modifiche al presente statuto ed anche lo scioglimento dell’Associazione.

Le proposte di varianti o di scioglimento dovranno essere portate dal Consiglio a preventiva conoscenza dei soci a mezzo circolare inviata con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.

Eventuali emendamenti suggeriti dai soci saranno posti in votazione in Assemblea.

Le decisioni verranno prese dall’Assemblea con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 8

L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno il 10% dei soci; in tal caso la convocazione deve aver luogo entro un mese dalla richiesta stessa.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di componenti variabile da 5 a 9 secondo la determinazione che viene fatta dall’Assemblea, eletti con scadenze biennali. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

In caso di recesso o decesso di un consigliere il Consiglio provvede alla sua sostituzione fino alla successiva riunione dell’Assemblea con il primo dei non eletti. I Consiglieri  non hanno diritto a nessun compenso, tranne l’eventuale rimborso delle spese sostenute per adempiere agli incarichi ricevuti.

Art. 10

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni trimestre, e le sue sedute sono valide con l’intervento di almeno tre consiglieri. In assenza del presidente assume la presidenza il consigliere più anziano di età.

In Consiglio deve essere convocato dal Presidente, quando due consiglieri ne facciano richiesta. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione, ne tutela gli interessi, cura l’applicazione dello Statuto, predispone e approva il regolamento interno, determina l’ammontare del contributo annuale per i soci, esamina preventivamente le questioni da sottoporre all’Assemblea, la convoca e le sottopone annualmente il rendiconto morale e finanziario della propria gestione.

Art. 12 – Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere

Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti a maggioranza tra i membri del Consiglio Direttivo. Essi durano in carica per la durata del Consiglio. Il Presidente rappresenta l’Associazione verso terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio e lo convoca, presiede l’Assemblea, firma i verbali delle sedute con il Segretario. Questi compila i verbali delle riunioni, dà esecuzione ai deliberati del Consiglio, custodisce l’archivio e cura l’espletamento delle pratiche d’ufficio. Il Tesoriere cura la tenuta contabile, risponde della cassa e dei beni sociali, di cui tiene aggiornati gli inventari.

Art. 13 – Collegio dei Revisori

L’Assemblea ordinaria nomina due Revisori tra i soci che non facciano parte del Consiglio. I Revisori esercitano il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione e redigono il rapporto annuale per l’Assemblea. Il Collegio dei Revisori dura in carica due anni.

Art. 14

Per essere ammessi a far parte dell’Associazione occorre presentare domanda firmando la scheda di adesione e versando la quota di contributo annuale.

Il mancato pagamento delle quote di contributo annuale oltre i termini fissati dal Consiglio comporta automaticamente la decadenza del socio moroso.

Art. 15

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annue che tutti i soci sono tenuti a versare in entità da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio Direttivo;

b) da contributi di pubbliche amministrazioni, Enti Locali, istituti di credito e da enti in genere nonché da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi sempre che a fronte di tali interventi e rimanga garantita la libertà e l’autonomia dell’Associazione.

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse attivamente connesse.

Art. 16

L’Associazione si obbliga a redigere annualmente il bilancio e il rendiconto e ad adempiere gli obblighi in materia di scritture contabili secondo quanto stabilito dall’art.25 del Dlgs 460/97 riguardanti sia l’attività istituzionale che le attività connesse.

Art. 17

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea su proposta unanime del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento per qualunque causa l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Onlus o ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23-12-1996 n.662 salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

 

Udine, 25/06/1998